Regimi agevolati, dai vecchi ai nuovi "minimi". La parola al commercialista

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 59) ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2015, un nuovo regime agevolato, c.d. regime forfettario, sostituendo il vecchio regime dei contribuenti minimi. La nuova agevolazione prevede una determinazione forfettaria del reddito, su cui viene applicata un’imposta fissa del 15%, sostitutiva dell’ Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Ai fini Iva, è previsto l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, così come per i “vecchi minimi”.

Permane, inoltre, l’esonero dalla tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché l’esonero dalla compilazione degli studi di settore. In entrambe i casi, qualora si effettuino acquisti intracomunitari si è tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat, nonché all’integrazione della fattura ricevuta e al versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sotto il profilo contributivo tale nuovo regime risulta più appetibile rispetto al precedente, per tutti coloro che esercitino attività d’impresa. Infatti non sono dovuti contributi minimi, in quanto tali somme non saranno più fisse, ma determinate sulla scorta dei redditi effettivamente prodotti e dichiarati in Unico, con le stesse modalità di versamento delle imposte sui redditi ovverosia a saldo e in acconto. Ai predetti fini l’opzione per il regime va comunicata all’Inps entro il 28 febbraio. Detto regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti, non risultando necessarie preventive comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso all’avvio dell’attività è possibile optare per la sua applicazione comunicandolo nella dichiarazione di inizio attività. Il primo dei requisiti prescritti riguarda i ricavi/compensi che ragguagliati ad anno ed assunti in base al criterio di determinazione del reddito proprio del tipo di attività svolta (d’impresa o di lavoro autonomo) non debbono essere superiori a specifici limiti, indicati in apposita tabella e diversi a seconda dell’attività considerata, comunque compresi tra i 15 e i 40 mila euro.

Ulteriore requisito riguarda il possesso di beni strumentali per lo svolgimento dell’attività il cui valore, alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello in cui è esercitata l’opzione, non deve essere superiore a 20.000 euro. Inoltre, nel caso in cui il contribuente sia anche lavoratore dipendente o pensionato (o produca redditi assimilati) occorre considerare un ulteriore limite dato dal fatto che tali ultimi redditi non dovranno superare, in termini quantitativi, quelli prodotti dallo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione da sottoporre al regime forfettario. Tale limite non rileva se nel corso dell’esercizio il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi prodotti non è comunque superiore a 20.000 euro.

Nel nuovo regime è prevista la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti limitatamente a costi inferiori a 5.000 euro lordi. A differenza del vecchio regime non è preclusa l’effettuazione di cessioni all’esportazione e non vi sono limiti temporali di alcun genere. Per tutti coloro che sono in possesso dei relativi requisiti l’opzione per il vecchio regime dei contribuenti minimi è comunque possibile fino al 31 dicembre 2015.


Gamma Partners Stp
Giacinti Cippitelli Claretti – Dottori Commercialisti
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