TFR in busta paga: vantaggi e svantaggi dell'opzione

L'istituto del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato, originariamente contemplato come istituto avente la duplice funzione di finanziamento alle imprese e di ammortizzatore sociale, aveva visto già modificate queste sue prerogative con il D. Lgs 252/2005 con il quale fu introdotta la possibilità di una sua destinazione a forme pensionistiche complementari. La legge di stabilità per l'anno 2015 disciplina una finalità aggiuntiva del T.F.R. prevedendo la facoltà di trasformare la quota maturata mensilmente in elemento di retribuzione diretta, percepito unitamente alle altre competenze periodiche in busta paga, assumendo quindi la veste di integrazione della retribuzione e viene denominato Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione).

L'opzione interessa tutti i dipendenti del settore privato titolari di rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro da almeno sei mesi, e può essere esercitata anche da coloro che avevano precedentemente disposto di conferire la propria quota alle forme pensionistiche complementari. Oltre all'esclusione di alcune categorie per espressa previsione normativa (ad esempio i dipendenti del settore pubblico), l'opzione non può essere esercitata quando la quota di TFR maturata non sia disponibile ovverosia quando sullo stesso gravino dei diritti di garanzia, ad esempio nel caso di sottoscrizione di finanziamenti assistiti da garanzia sul TFR, o quando l'azienda si trovi in una situazione di crisi che determini una sofferenza finanziaria, si pensi a titolo esemplificativo ad aziende sottoposte a procedure concorsuali o interessate da interventi di Cig straordinaria.

La decorrenza per l'erogazione è fissata al mese immediatamente successivo alla richiesta da parte del lavoratore, quando il datore intenda provvedervi con risorse proprie, mentre è differita al terzo mese successivo alla richiesta qualora il datore di lavoro intenda avvalersi dell'accesso al credito assistito da garanzia. L'opzione è esercitabile in qualsiasi momento e non è revocabile, pertanto merita un'analisi approfondita di convenienza. Infatti, a fronte della maggiore disponibilità liquida nel breve periodo, derivante dall'incremento della retribuzione periodica, vi sono alcuni effetti di tale scelta che potrebbero vanificare tale beneficio. In primis l'aumento del reddito imponibile e di conseguenza del carico fiscale, in quanto in tal caso la quota di TFR erogata mensilmente in busta paga costituisce elemento sul quale calcolare tutte le competenze di periodo, pertanto non sarà più assoggettata a tassazione separata ma ad aliquota Irpef ordinaria, con conseguente assoggettamento alle addizionali regionali e comunali; inoltre, tale incremento di reddito influenzerà, purtroppo negativamente, il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia.

In secondo luogo tale aumento reddituale incide inevitabilmente sulla misurazione dell'ISEE, costituendo così elemento in grado di modificare il diritto alla fruizione di ulteriori benefici ad esso connessi e, da ultimo, potrebbe avere riflessi negativi sul diritto e la misura della percezione di assegni per il nucleo familiare.

Dott.ssa Cristina Claretti - Studio Giacinti Cippitelli Claretti Dottori Commercialisti

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