Le comunicazioni trimestrali IVA

La comunicazione trimestrale IVA è una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017, il cui testo ha ricevuto già la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Questa prevede l’introduzione di nuovi adempimenti per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, al fine di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA in Italia. In particolare la comunicazione trimestrale IVA dal 2017 prevede: 1) l’obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute (c.d. Spesometro), non più una volta l’anno ma ogni tre mesi (pertanto andranno comunicate tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali e le note di variazione); 2) l’introduzione di una nuova comunicazione IVA trimestrale per trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati riepilogativi di tutte le operazioni di liquidazione periodica IVA. Nella nuova disposizione rientrano, quindi, tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli importi o dalla tipologia giuridica del soggetto, fatta eccezione per i contribuenti nel regime dei minimi e forfettario che sono esonerati dagli adempimenti IVA così come i produttori agricoli in regime di esonero.

La scadenza della comunicazione trimestrale IVA è prevista entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Per il solo anno 2017, l'emendamento approvato dal Governo a novembre 2016, ha previsto che: 1° e 2° trimestre va inviata insieme, per cui con una comunicazione IVA semestrale entro il 25 luglio 2017; 3° trimestre (luglio, agosto e settembre) scadenza 30 novembre 2017; 4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre) scadenza 28 febbraio 2018. A partire dal 2018, a regime, le scadenze trimestrali saranno: 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell'anno successivo. L’obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni riguarda anche i contribuenti che liquidano e versano l’iva mensilmente. A tal proposito va detto che restano invariati i termini per il versamento dell’IVA dovuta all’Erario.

Come per ogni altro adempimento anche in questo caso sono previste delle sanzioni per i contribuenti che omettono di inviare le comunicazioni trimestrali IVA, o la trasmettono in modo infedele o incompleto. In particolare con riferimento alla omessa o ritardata trasmissione dei dati riepilogativi delle fatture emesse e ricevute (spesometro) la sanzione è pari a 2 euro per fattura fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre; mentre nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata volontariamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A favore dei soggetti già in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito di imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’espletamento dei suddetti obblighi pari a 100 euro se nell’anno precedente hanno realizzato un fatturato non superiore a 50.000 euro.


Dott.ssa Cristina Claretti - Gamma Partners Stp

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