Tutti i colori dell'amore

I DIRITTI DEL "DIRITTO D'AMARE". RISPETTO DEGLI INDIVIDUI E DELLE LORO LIBERTA', PER UNA SOCIETA' MIGLIORE

L’11maggio 2016 il ddl Cirinnà intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, dopo mesi di discussioni e polemiche, ha ottenuto il “sì definitivo” alla Camera. Svolta epocale in Italia, rimasta indietro in Europa e nel mondo nel riconoscimento legale delle unioni omosessuali. In realtà, la questione ancora oggi non è del tutto chiusa: le opposizioni, infatti, preparano una battaglia, anche se di retroguardia, molto dura sulle posizioni rimaste in sospeso.

Ma andiamo con ordine. Di certo, essere gli ultimi ad accogliere un cambiamento non significa per forza essere dei retrogradi e degli ottusi: potrebbe anche significare che gli italiani si muovono con estrema prudenza su un territorio delicato come quello della famiglia. Può anche significare il rispetto per una cultura di stampo cattolico che esiste nella nostra Nazione, e che interessa una larga parte della popolazione italiana. E se una moltitudine così consistente di persone dice di non essere d’accordo con questi cambiamenti, è giusto non andare giù di falce e martello, ma usare una più consona lima o carta smeriglio.

Di fatto, come per altri grandi temi sociali (vedi il divorzio e l’aborto) anche per le unioni civili ci si rifiuta di voler vedere una realtà lapalissiana: siamo un Paese diviso in due, che vede da una parte i progressisti, ovvero gli eredi (passati abbondantemente sotto candeggina) di una Sinistra che faceva capo al Partito Comunista; dall’altra parte, ci sono i conservatori, eredi a loro volta di quella Destra battagliera dell’MSI e di una congerie di formazione e di ispirazione liberal/liberiste, profughi dello sfaldamento del grande centrodestra della Prima Repubblica. E siamo talmente divisi in due per partito preso che ogni occasione è buona per litigare: come quando moglie e marito non vanno più d’accordo.

Che questa sia la politica odierna, ormai siamo rassegnati, e passi; ma sui grandi temi sociali e su questioni di civiltà ritengo che l’approccio debba essere diverso. Confronto di opinioni sì, ma fatto salvo il rispetto della libertà degli individui, quando questa non lede la dignità e il “vivere” in genere degli altri. Quindi, su una situazione come quella delle unioni civili dove agli omosessuali vengono riconosciuti alcuni diritti che possono derivare solo da una unione ufficialmente sancita, è quasi un dovere trovare un accordo e una soluzione. Si pensi alla necessità di poter assistere il proprio convivente in caso di ricovero ospedaliero, o alla reversibilità di una pensione, o al diritto ereditario in genere: sono tutte situazioni che prima di oggi escludevano determinati soggetti da esercizi di diritti solo a causa di un diverso orientamento sessuale, finora stigmatizzato dalla maggioranza della popolazione e, di conseguenza, osteggiato dai nostri rappresentanti politici.

Altro discorso, invece, è quello dell’opportunità di prolungare per così tanto tempo la discussione su questo tema che, in un momento di profonda crisi sociale ed economica, era opportuno per lo meno limitare. Ma sulla gestione del tempo, in ordine all’importanza delle questioni da trattare, è meglio non parlare, congedandoci con una celebre frase che Gian Gastone De’ Medici, ultimo della stirpe fiorentina e noto omosessuale conosciuto in tutte le corti d’Europa, disse in punto di morte fissando il crocefisso: “Sic transit gloria mundi”.


Daniele Maiani



UNIONI CIVILI, TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE. A COLLOQUIO CON L'AVVOCATO DONATELLA SCIARRESI

Legge e famiglia, niente di più delicato e di più complicato. Le evoluzioni o le “involuzioni” (a secondo dei punti di vista) sono all’ordine del giorno e seguono i cambiamenti nella società, nelle “percezioni” del fenomeno da parte dell’opinione pubblica. Ne abbiamo parlato con Donatella Sciarresi, avvocato cassazionista con studio legale a Fermo, in Corso Cefalonia 39, nonché Presidente della Sezione territoriale dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, un'associazione di avvocati di famiglia accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense tra le associazioni forensi più rappresentative in Italia, strutturata in 70 sezioni territoriali (coincidenti con altrettanti sedi di tribunale) e con oltre 1600 associati.

“L’Osservatorio - spiega Sciarresi - ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale. La sezione territoriale fermana è di recente costituzione, nasce infatti nel febbraio 2014 ed è molto attiva nello studio e nella formazione di alto livello attraverso l’organizzazione di numerosi convegni del diritto di famiglia in tutti i suoi aspetti coinvolgendo giudici, psicologi, docenti universitari. I numerosi eventi che vengono organizzati, sono accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo e patrocinati da 'Il Sole 24 ore' che sponsorizza tutte le iniziative fermane. Approfitto per ricordare che il prossimo convegno, aperto a tutta la cittadinanza, sarà per il pomeriggio del 10 giugno presso il Centro Congressi San Martino di Fermo. I temi trattati saranno: 'Il Trust nel diritto di famiglia' con il prof. Romolo Donzelli, ordinaria di diritto processuale civile presso l’Università di Macerata; 'Le indagini patrimoniali nella separazione e nel divorzio' con l’Avv. Andrea Cavallaro di Macerata”.

La recente novità in ambito legale è l’approvazione in senato della nuova legge sulle unioni civili e le coppie di fatto. Quali sono le novità? “Vorrei premettere che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva e dinamica evoluzione del diritto di famiglia che ha investito quei modelli di famiglia non consacrati dal vincolo del matrimonio. L’evoluzione naturale della società, ha segnato la crisi della famiglia tradizionale: il rapporto tra i coniugi non è più stabile come un tempo, assetti diversi dalla famiglia tipo, come le convivenze, i rapporti tra persone dello stesso sesso, il confronto con le normative e le culture straniere, hanno reso necessaria un’apertura da parte del nostro legislatore che ha dovuto fare i conti anche con accesi dibattiti politici.

Tale trasformazione culturale, ha determinato una più ampia tutela in favore dell’autonomia privata nel senso che lo Stato lascia una maggiore libertà di scelta ai singoli di decidere come strutturare la loro organizzazione familiare. Si pensi ad es. alla normativa contro gli abusi familiari e al relativo regime di protezione estesa anche ai conviventi (L. 2001), alla possibilità per la persona stabilmente convivente di poter promuovere un giudizio di inabilitazione o interdizione o di poter essere nominato amministratore di sostegno (L. 2004), all’introduzione dell’affidamento condiviso dei figli in sede di separazione e divorzio allargata anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (L. 2006), alla riforma sulla filiazione nel 2012 che ha abolito ogni residua discriminazione tra figli 'legittimi' e figli 'naturali' sino ad arrivare alla recentissima legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.

Con la legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, l’Italia si colloca nel perimetro degli ordinamenti che nel mondo prevedono una regolamentazione giuridica dei legami affettivi stabili eterosessuali ed omosessuali, adottando tre forme di regolamentazione giuridica della vita affettiva e stabile di coppia: il matrimonio (cui si accede con la celebrazione tra persone di sesso diverso); l’unione civile tra persone dello stesso sesso; la convivenza di fatto.

Per quanto riguarda le unioni civili, le principali novità possono essere così riassunte:

COPPIE MAGGIORENNI - Possono costituire una unione civile solo coppie maggiorenni dello stesso sesso (non è prevista, quindi, alcuna possibilità di autorizzazione all’unione civile a persone minori di età, al contrario di quanto si prevede per il matrimonio in cui il tribunale per i minorenni può autorizzare il minore che abbia compiuto sedici anni al matrimonio)

DICHIARAZIONE - La coppia dovrà dichiarare all’Ufficiale dello stato civile, personalmente e alla presenza di due testimoni, per esprimere la volontà di costituire tra loro un’unione civile

REGISTRAZIONE - L’Ufficiale di stato civile, riceverà la dichiarazione che dovrà essere registrata presso l’archivio informatico dello stato civile all’interno del quale dovrà essere costituita una sezione riservata alle unioni civili in aggiunta a quelle attualmente previste relative alla cittadinanza, alla nascita, al matrimonio e alla morte

CONTENUTO - Il relativo atto che l’Ufficiale di stato civile deve predisporre, attestante la costituzione dell’unione, deve contenere: i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. L’ufficiale di stato civile può rilasciare gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati

COGNOME - Con la dichiarazione all’Ufficiale dello stato civile, le partipossono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi ed inoltre, ciascun partner può anteporre o posporre al cognome comune, il proprio cognome

DIRITTI E DOVERI - La legge prevede che “Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”

OBBLIGO DI FEDELTA’ - Scompare l’obbligo di fedeltà (inizialmente previsto e poi soppresso nel corso dell’esame in Assemblea al Senato) e quello di collaborazione nell’interesse della famiglia

REGIME PATRIMONIALE - Come avviene per il matrimonio, il comma 13 della legge dichiara come regime legale dell’unione civile il regime della comunione dei beni (“Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni”)

INDENNITA’ IN CASO DI MORTE - Le indennità in caso di morte del lavoratore parte di un’unione civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile. Pertanto al partner dell’unione civile saranno dovute sia l’indennità di fine rapporto dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (art. 2118 c.c.) sia il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.). Stesso principio per la rendita Inail ai superstiti

DIRITTI SUCCESSORI - Il partner dell’unione civile (oltre a tutti gli altri diritti previsti nel libro sulle successioni) è passibile di indegnità nei casi previsti dall’art 463 c.c., è legittimario al pari del coniuge, ha la stessa posizione del coniuge nelle successioni legittime, ha certamente titolo per chiedere la divisione della comunione ereditaria, è tenuto alla collazione come il coniuge, partecipa come il coniuge alle operazioni previste in caso di patto di famiglia

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ - Hanno diritto alla pensione: il coniuge superstite – e quindi ora il partner superstite dell’unione civile - anche se separato (se il partner superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale il diritto agli alimenti) e il partner divorziato se titolare di assegno divorzile

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE - Il legislatore ha previsto per i partners dell’unione civile, come modalità di scioglimento dell’unione quella dello “scioglimento immediato non preceduto dalla separazione”, previa dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile (sia pure con la previsione di un periodo di riflessione di almeno tre mesi). Per quanto concerne la procedura in Tribunale, nei casi in cui è necessario attivarla, lo scioglimento dell’unione potrà essere richiesto, a seconda dei casi, con ricorso giudiziale o su domanda congiunta. La procedura è quella prevista nell’art. 4 della legge sul divorzio e cioè il ricorso unilaterale o il ricorso domanda congiunta. Le parti possono però anche optare, come ora si dirà, per la negoziazione assistita da avvocati. Le parti possono prevedere la corresponsione di una somma a titolo di assegno periodico in favore del soggetto più debole

CAUSE IMPEDITIVE ALLA COSTITUIZIONE DELL’UNIONE - la prima causa impeditiva è la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Pertanto, analogamente a quanto previsto per il matrimonio non può contrarre un’unione civile chi è coniugato (ancorché separato e quindi fino al giudicato di divorzio) e chi è parte di altra unione civile. Lo stato libero - e quindi il principio dell’unione monogamica - è presupposto tanto del matrimonio che dell’unione civile. La seconda causa che impedisce l’unione civile è l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. Così come i parenti o coloro che sono legati da vincoli adottivi non possono contrarre matrimonio tra di loro (art. 87 c.c.), costituisce causa di impedimento dell’unione civile la sussistenza tra le parti dei medesimi rapporti di parentela o adottivi (con la precisazione di genere francamente superflua che il divieto concerne lo zio e il nipote e la zia e la nipote).

L’ultima causa impeditiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è costituita – analogamente a quanto prevede l’art. 88 c.c. (Delitto) - dalla condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte (se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento)”.

Passiamo alla convivenza di fatto e illustriamo le novità della nuova disciplina:

1) Sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. In genere i partner sono di sesso diverso ma nulla esclude che possano essere dello stesso sesso.

2) i conviventi possono scegliere di avere una tutela legale simile a quella matrimoniale (registrandosi) o di non averla (non registrandosi). In Italia l’iscrizione anagrafica delle convivenze (che non è una registrazione di stato civile) assolve soltanto a funzioni di attestazione e di prova dell’inizio e della durata della convivenza, non essendo in facoltà dei conviventi derogare in peggio ai diritti e ai doveri stabiliti dalla nuova legge per tutte le convivenze di fatto

3) La convivenza di fatto (il vivere insieme stabilmente), ancorché per motivi diversi possa naturalmente non essere continuativa, costituisce un elemento imprescindibile, sebbene naturalmente il legislatore non abbia previsto – né avrebbe certamente potuto prevedere - che alla decisione di vivere insieme possa conseguire un obbligo di coabitazione, simmetricamente a quanto previsto per l’obbligo di coabitazione coniugale o nell’unione civile.

4) Pur non avendo un obbligo di coabitazione, tuttavia i conviventi ai quali si applica la nuova legge sono quelli che coabitano insieme e cioè che hanno una medesima dimora abituale nello stesso Comune come chiarisce bene il comma 37.

5) La legge non trova, quindi, applicazione per le persone che si vogliono bene senza convivere stabilmente sotto lo stesso tetto. Non trova applicazione per le persone che hanno legami sentimentali o anche rapporti continuativi sessuali, ma che per motivi diversi non decidono di abitare stabilmente insieme. Anche due persone che abbiano un figlio comune e che quindi esercitano la responsabilità genitoriale non sono destinatari delle norme se non convivono stabilmente.

6) La legge si applica quindi a chi decide di “convivere”, cioè di elaborare un progetto di vita che – analogamente al matrimonio o all’unione civile – si fonda sulla decisione di costituire una famiglia. Che si tratti, come detto, di eterosessuali o di persone dello stesso sesso non rileva. Ciò che conta è la decisione di “metter su famiglia”.

7) In ogni Comune verrà istituito un registro delle convivenze per la relativa iscrizione all’anagrafe. Tuttavia,l’iscrizione anagrafica costituisce solo un elemento probatorio ai fini dell’individuazione dell’inizio della stabile convivenza, mentre i diritti e doveri previsti nella legge scattano unicamente per il fatto di trovarsi in una condizione di convivenza di fatto stabile (anche se la convivenza non risultasse iscritta all’anagrafe). Quindi non esiste secondo la nuova legge nessuna differenziazione giuridica (come avviene invece in altri Paesi) tra convivenze registrate (cioè iscritte all’anagrafe) e convivenze non registrate. La convivenza costituisce un unico fenomeno familiare e non, come si ipotizzava in lontani disegni di legge, un fenomeno scindibile in “convivenze registrate” cui si applicano le norme di tutela e “convivenze non registrate” come luogo sottratto alle garanzie di legge

8) CONVIVENTE SEPARATO - Il comma 36 prescrive che la legge trova applicazione solo per le persone conviventi e unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza “non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Pertanto stando alla definizione testuale della norma, essendo le persone separate ancora considerate unite in matrimonio, nel caso di conviventi di cui almeno uno sia separato, non dovrebbe trovare applicazione la legge. La convivenza vi sarà ma non avrà le caratteristiche per ricevere la tutela della legge. Perciò le persone separate e le coppie di conviventi (ancorché stabili) di cui almeno uno sia separato non sono destinatari della nuova normativa.

ASPETTI PATRIMONIALI: È possibile disciplinare i diversi rapporti che riguardano:

- le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica

- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione)

- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto)

- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni

- la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni. Sono ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l' obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).

FACOLTA' DI RECESSO - Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso. L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

- essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni

- essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo (multa penitenziale)".


Alessandro Sabbatini



SI E' APERTA LA STAGIONE DEI DIRITTI. LA SODDISFAZIONE DEL SENATORE FRANCESCO VERDUCCI PER L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

Arriviamo in (grave) ritardo, ma arriviamo. E, soprattutto, nel nostro Paese si riapre la stagione dei diritti. E' un po' questa la sintesi di una telefonata con Francesco Verducci a poche settimane dell'approvazione della legge sulle unioni civili. Una data, quella del 12 maggio 2016, che il senatore del Partito Democratico ricorda con orgoglio, anche perché lui stesso, oltre che nell'ambito del dibattito politico, ha contribuito con un emendamento, importante e sostanziale, che di fatto ha tolto i dubbi di costituzionalità al provvedimento. “Abbiamo vissuto un blackout durato più di vent'anni, tante volte i governi di Centrosinistra hanno provato ad introdurre una legge che finalmente estendesse i diritti anche a coppie dello stesso sesso, ma senza riuscirci. Noi ci stiamo riuscendo e questa è una grande soddisfazione, anche politica”.

A parte qualche distinguo tra le forze in campo, l'apprezzamento da parte dell'opinione pubblica è stato molto ampio. “Siamo stati ricoperti di messaggi da tantissime persone che ci ringraziavano, che hanno vissuto quella data come una data da cerchiare nel calendario. E per tante coppie omosessuali quella è una data storica. Perché quando tu estendi i diritti significa che siamo tutti più forti ed è più forte l'intera società. Oltre al fatto che, finalmente, si è riusciti a mettere da parte una discriminazione odiosa. Poi i diritti civili sono anche diritti sociali, perché si tratta di inclusione oltre al poter vivere alla luce del sole un rapporto di coppia, anche avendo delle garanzie sociali come la reversibilità della pensione, come l'assistenza sanitaria, come i permessi di lavoro”.

Quindi, un primo passo concreto. “Un passo importante, naturalmente non conclusivo. Si riavvia con questo provvedimento la stagione dei diritti civili, che in Italia sono sempre difficili da ottenere. Noi scontiamo un ritardo, oggi in parte colmato, ma siamo sempre indietro rispetto a Paesi più avanzati. Questa scelta, però, ci permette di andare avanti su altri versanti, considerando che poi la cosa bella è che a differenza di altre volte in questo caso c'è stata molta maturità da parte dell'opinione pubblica”.

Lo stralcio sulla stepchild adoption ha però alimentato polemiche. “Noi abbiamo fatto di tutto per fare in modo che dentro il provvedimento ci fosse anche la questione del figlio del partner, perché consapevoli che questo strumento riguarda i bambini ed il loro diritto ad avere una famiglia. E non invece, come alcuni lo hanno dipinto, il diritto degli adulti ad avere un bambino. In realtà è il contrario. Eravamo ad un passo dal farcela e siamo stati costretti allo stralcio dal voltafaccia dei Grillini. Se loro non ci avessero mollato, saremmo andati avanti. Però, invece che fare un dispetto al Pd, lo hanno fatto a migliaia di bambini.

Oggi l'adozione del figlio del partner è in giurisprudenza una pratica molto accreditata, tanto è che la gran parte dei giudici la concede normalmente perché si tratta di bambini che già vivono in famiglie arcobaleno o in famiglie eterosessuali. Una cosa che manca ancora, però, è un pronunciamento della politica, quindi questo è un limite. C'è un atteggiamento ipocrita da parte della politica, che non è intervenuta in merito lasciando che i giudici interpretino la legge caso per caso. Ma sono ancora fiducioso che si possa comunque arrivare a questo provvedimento”.


Andrea Braconi



ASPETTANDO IL FUTURO, IN ASSENZA DI DIRITTI PIENI. I DUBBI (E LE CERTEZZE) DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTOFORTE

Il senatore Francesco Verducci parla di una nuova stagione dei diritti. Non la pensa allo stesso modo l'associazione Dirittoforte, impegnata nella promozione dei diritti contro le discriminazioni di tipo sessuale e molto radicata sia nel Fermano che nel Maceratese. “Siamo molto felici per tutte quelle coppie che potranno in qualche modo regolarizzare il loro rapporto, usufruendo di alcuni diritti", afferma il portavoce Gianni Falzetti. "In realtà è stata un po' creata una nicchia. Questi non sono diritti pieni. Quindi, se da un lato siamo felici per tutte le persone che aspettavano qualcosa per avere maggiore sicurezza nella loro vita, dall'altro non siamo chiaramente contenti”.

Cosa manca? “Manca un riconoscimento pieno. Tutte le associazioni omosessuali in Italia lo dicono e noi rimaniamo su questo punto: quello che si vuole è il matrimonio egualitario. Anche perchè questa è una formazione sociale speciale, come a dire 'a questi qua qualcosa dobbiamo dargli'. Sembra un po' una riserva indiana. E non è proprio bello. Concretamente, se non riusciamo a scalfire questa apatia politica...”.

E perchè questa apatia, anche in un momento che sembrava essere favorevole, è riemersa? “Perchè fondamentalmente la classe politica italiana non è sensibile ai diritti civili. Il nostro non è un capriccio. Allora se regolarizzare un matrimonio fosse un capriccio, dovremmo togliere il matrimonio. Quindi, cosa lo regolarizziamo a fare un'unione? Avrà un suo senso sociale? Se sì, attuiamo questo diritto ma per tutti. La cosa che ci piace rimarcare sempre è che siamo cittadini, che paghiamo le tasse, che creiamo ricchezza e benessere in questo Paese e ci aspettiamo che, avendo gli stessi doveri, possiamo avere gli stessi diritti. La cosiddetta pari dignità, altrimenti non ci siamo. A me le tasse le calcolano dalla prima all'ultima, non mi fanno lo sconto perchè sono omosessuale!”.

Proviamo ad essere positivi: possiamo dire che il 12 maggio segna l'inizio di un percorso che può finalmente portare a sancire anche i diritti che, giustamente, tu stai rivendicando? [silenzio]

Sono troppo ottimista? “Sì. E te lo dico sinceramente. La prima proposta sulle unioni civili fu nel 1986 e sono passati trent'anni. La penetrazione di nuove idee in Italia è lentissima. Voglio essere ottimista: forse la società è più aperta, anche se poi leggi i fatti di cronaca con ragazzi picchiati perchè omosessuali e ti domandi se sono veramente più aperti. I nostri politici, invece, sono molto ma molto più lenti nel recepire l'evoluzione della società italiana. Per non parlare di queste famiglie arcobaleno, questo oggetto non identificato e non pervenuto”.

Perchè le definisci in questo modo? “Nella proposta di legge della Cirinnà c'era la stepchild adoption, che è stata eliminata. Ma ci sono delle famiglie che hanno bisogno di stabilità. Quindi queste famiglie non hanno diritti? I figli di queste famiglie hanno meno diritti di altri figli? Dopo trent'anni siamo ancora qui che arranchiamo dietro a queste cose. Per il futuro io, anzi, tutti noi speriamo in qualcosa di meglio. Ma quando accadrà tutto questo? Dobbiamo aspettare ancora trent'anni per avere qualcosina in più?”.

Voi però continuate a lavorare affinché questa distanza con il futuro si accorci, organizzando incontri pubblici e momenti di confronto reale. Ovviamente, insisterete su questo versante. “Sì, altrimenti non avrebbero senso la nostra associazione e le reti con le quali ci siamo impegnati a portare avanti questi temi”. Un valore aggiunto è la vostra capacità di relazionarvi in maniera concreta con il mondo dell'associazionismo. “Su questo abbiamo sempre creduto, siamo convintissimi che se non c'è una sinergia tra le associazioni laiche in questo Paese, che spingono per un miglioramento sociale, diventa tutto inutile. Se la mia battaglia è solo mia e non riguarda anche l'altro, non vado da nessuna parte. Siamo nati proprio perchè ci sia un rinnovato interesse nei confronti delle tematiche laiche e dei diritti civili”.


Andrea Braconi



UNIONI CIVILI: "NON E' PIU' TEMPO DI FARE GUERRE". INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CURIA DON GIORDANO TRAPASSO

"Ogni legge è frutto di una difficile mediazione tra situazioni che si creano e valori che sottostanno alla Costituzione e che dovrebbero accompagnare la vita delle persone a livello sia individuale che relazionale, quindi anche sociale". Non c'è chiusura né delusione nelle parole di don Giordano Trapasso, segretario generale della Curia, sentito sulla legge, di recente approvazione, che regolamenta unioni civili e convivenze. "Da una parte - spiega - posso comprendere l'esigenza di dare una configurazione giuridica a fenomeni che ormai ci sono, dall'altra, però, non va dimenticato che la Chiesa da sempre insegna che al centro della società c'è la famiglia, intesa come unione tra due persone di sesso diverso, regolata da una promessa che impegna per tutta la vita".

Le reazioni della Chiesa alla nuova legge non sono state tenere. "Questa legge può apparire come un segno di civiltà, un passo necessario per regolare alcuni aspetti della vita, come quello patrimoniale. Ma, mi chiedo, per regolare alcuni aspetti della vita è necessario riconoscere le unioni civili? La questione, in alcuni interventi, è stata presentata in maniera piuttosto forte perché, come ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Angelo Bagnasco, c'è il timore che questa legge sia il primo di altri passi, per ora evitati, come la regolamentazione dell'utero in affitto o del diritto di adozione per le coppie omosessuali".

Eliminare la "Stepchial adoption" dal testo della legge è stato determinante per la sua approvazione. Perché fa tanta paura? "La legge dovrebbe esistere prima di tutto per garantire i diritti dei bambini. La Chiesa crede che il bambino, per avere un'educazione armonica, debba avere due genitori, un uomo e uno donna, e che la sua educazione vada supportata da una comunità di persone di entrambi i sessi. Dal mio punto di vista, non temo tanto che in futuro ci possano essere nuove 'aperture', quanto che sia la famiglia ad essere penalizzata. Penso alle adozioni: le famiglie, per adottare un figlio, devono sottostare a calvari infiniti. Non vorrei che iniziasse una discriminazione al contrario, che si facilitassero altri tipi di unione, a discapito della famiglia tradizionale".

Cosa pensa degli istituti regolamentati dalla legge? "Per me il matrimonio risponde alla verità dell'amore. Con questo non voglio dire che due persone che convivono non si amano, ma il motrimonio va visto come sacramento e come impegno. La Chiesa non mette sullo stesso piano convivenza e matrimonio civile; del matrimonio civile stimo l'impegno che due persone assumono, ma ritengo che il donare la propria vita a un'altra persona e che l'amore tra due persone si faccia carne in un figlio siano verità antropologiche che corrispondono alla verità dell'amore. Tra il matrimonio religioso e quello civile c'è una differenza fondamentale ed è l'indissolubilità: la legge civile, pur prevedendo una riconciliazione tra i coniugi, dà la possibilità di divorziare. Il sacramento del matirmonio è invece indissolubile".

Quanto questa legge è frutto dell'allontamento dei fedeli dalla Chiesa? "E' indubbio che negli ultimi anni, anche nella nostra Arcidiocesi, i matrimoni sono dimuiti. Questo è avvenuto a casua di fattori culturali e sociali, primo fra tutti una crisi generale e specifica del matrimonio come sacramento. A questo proposito, nell'esortazione apostolica 'Amoris laetitia', Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa un esame di coscienza sul perché non annuncia abbastanza la fede e la bellezza del matirmonio, dandole per presupposte. Come Chiesa abbiamo sicuramente la nostra parte di responsabilità su quello che sta accadendo. Non è, però, più tempo di fare guerre. Non mi preoccupa una legge sulle unioni civili: come cristiano ripudio l'omofobia e non accetto discriminazioni, ma ritengo che i diritti debbano essere uguali i per tutti".


Francesca Pasquali



COPPIE DI FATTO, IL REGISTRO NON CONVINCE. PORTO SANT'ELPIDIO PRIMO (E UNICO) COMUNE DEL FERMANO AD AVERLO ISTITUITO

E' stato un suo cavallo di battaglia quando si è candidato alle scorse elezioni amministrative e, una volta eletto in Consiglio, l'ha portato avanti con grinta e determinazione. Istituire un registro comunale delle unioni civili, per Luca Piermartiri, consigliere comunale Pd a Porto Sant'Elpidio, era una questione non più prorogabile. Incontri pubblici, riunioni di maggioranza, commissioni, fino all'approvazione (con quattro voti contrari in minoranza e quattro astenuti in maggioranza) in Consiglio. Così, nel gennaio 2014, Porto Sant'Elpidio è diventato il primo - e per ora unico - Comune del Fermano a dotarsi di un regolamento, scritto dallo stesso Piermartiri, per le cosiddette coppie di fatto.

Qual è la situazione a due anni e mezzo dall'istituzione del registro? “Ad oggi non ci sono coppie iscritte. Finora sono state sei le coppie che hanno chiesto di iscriversi, di cui due omosessuali, ma i limiti oggettivi del regolamento, in assenza di una legge statale, le hanno scoraggiate”.

Quali limiti? “Innanzitutto il 'paletto' della convivenza. Per iscriversi al registro, la coppia deve aver convissuto per almeno un anno. A volersi iscrivere, però, sono coppie giovani, spesso non conviventi, che perciò devono rinunciare. E l'impossibilità di accedere alle graduatorie per l'assegnazione delle case popolari, diritto che in un primo momento era stato inserito nel regolamento, ma che poi abbiamo dovuto eliminare perché l'Erap (Ente regionale per l'abitazione pubblica) regionale non lo consente”.

Cosa rimane a chi si iscrive? “Innanzitutto il riconoscimento sociale delle coppie omosessuali equiparate a quelle eterosessuali. E poi l'assistenza sanitaria, cioè la possibilità di assistere il compagno o la compagna in caso di malattia, anche se a Porto Sant'Elpidio purtroppo non c'è l'ospedale e il regolamento si applica solo all'interno del Comune. Penso che tutte queste limitazioni abbiamo scoraggiato le coppie, soprattutto quelle omosessuali, che non se la sono sentita di uscire allo scoperto”.

Ha senso iscriversi ad un registro che di fatto non dà diritti? “Il registro è stato istituito per sensibilizzare i cittadini sulla questione, per aumentare il numero di Comuni che se ne sono dotati e fare pressione sul Governo perché approvasse una legge nazionale. Il giorno in cui il Consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio ha approvato il registro dissi che, nel giro di un paio d'anni, l'Italia avrebbe avuto una legge nazionale. Ho avuto ragione”.

Un giudizio sulla legge Cirinnà. “La condivido e l'ho sostenuta fin dall'inizio. E' una legge positiva soprattutto perché finalmente vengono riconosciuti diritti alle coppie omosessuali. Mi è dispiaciuto lo stralcio della cosiddetta 'stepchild adoption' (l'adozione dei figli del partner, ndr), peraltro già riconosciuta da molti tribunali, a cui ero favorevole e che, secondo me, è stata comunicata e interpretata male. Durante la sua recente visita a Fermo, la senatrice Monica Cirinnà ha assicurato che lavorerà per una legge 'ad hoc'. Ora, con il referendum costituzionale alle porte, il Governo ha altre priorità e credo che la questione resterà ancora nascosta sotto la sabbia”.


Francesca Pasquali

Ultima modifica il Lunedì, 06 Giugno 2016 11:02

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