Sant'Elpidio a Mare avviso pubblico per individuazione e censimento dei locali storici del territorio comunale

SANT'ELPIDIO A MARE - IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Con propria Determinazione n. 71 del 26.06.2023 ha adottato il presente avviso e relativa modulistica per le finalità espresse, nel rispetto dei criteri per la individuazione e per il censimento dei locali storici contenuti nel Regolamento regionale n. 2 del 02.03.2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 121 del 02.03.2015 e pubblicato nel B.U.R. n. 22 del 12.03.2015.
1- INFORMAZIONI GENERALI
La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali in attività da almeno quaranta anni, che costituiscono una testimonianza storica e sociale per la comunità marchigiana. A tale scopo ha adottato:
- La Legge Regionale n. 39 del 18 novembre 2013 di modifiche della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande taverne e spacci di campagna storici”;
- Il Regolamento regionale n. 2 del 2 marzo 2015 “Definizione dei criteri per l'individuazione ed il censimento dei locali storici”
2- DEFINIZIONI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI STORICI
Per locali storici s’intendono Osterie - taverne – locande – bar - spacci di campagna in attività da almeno quaranta anni:
Osteria: è il tradizionale locale pubblico, attrezzato per la mescita di vino e alcolici e, talvolta, per un modesto servizio di ristoro alimentare con cibo semplice;
Taverna: è il locale pubblico, di tipo rustico, nei quale il cliente può consumare cibo e bevande;
Locanda: è la struttura sia ristorativa sia ricettiva dove è possibile consumare prodotti tipici locali e prendere in locazione una stanza a fini turistici;
Bar: è il locale pubblico dove i clienti possono consumare, in piedi o seduti, liquori, bevande e cibi leggeri. Può altresì fornire modesti servizi accessori;
Spaccio di campagna* è l'attività commerciale polifunzionale abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale (attività di somministrazione di alimenti e bevande, monopoli di stato e simili).
I locali storici per essere riconosciuti tali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere sede della stessa tipologia di vendita o di somministrazione originaria;
b) aver continuato ad avere lo stesso tipo di gestione;
c) aver continuato a trattare il medesimo genere merceologico;
d) non aver subito trasferimenti di sede fisica;
e) aver mantenuto le caratteristiche originarie identificative dell'attività.
Tali requisiti si considerano rispettati:
- nel caso in cui nel corso del tempo il locale abbia subito l’alternarsi di gestioni diverse, a condizione che nello stesso si sia sempre svolta l’attività originaria;
- nel caso in cui il locale sia risultato per alcuni periodi, o sia attualmente, chiuso al pubblico, purché l’attività originaria risulti essere stata svolta per almeno quarant’anni e prima della richiesta di riconoscimento torni ad essere esercitata;
- nel caso in cui vi siano stati ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell’offerta merceologica, che risultino tuttavia attinenti al genere già trattato e non variazioni dello stesso.
Caratteristiche quali l’eccellenza degli arredi, l’aspetto architettonico o l’originalità e la tipicità delle merci NON sono rilevanti ai fini della individuazione del locale storico.
La continuità dell’attività nel medesimo locale con il mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o di somministrazione è attestata tramite produzione di idonea documentazione o tramite dichiarazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: Comune, CCIAA, Enti e Associazioni pubbliche.
La dichiarazione resa dal titolare del locale NON è sufficiente a dimostrare la continuità dell’attività nello stesso.
* Si noti bene che la definizione “spaccio di campagna” non deve essere necessariamente riferita alla eventuale localizzazione dell’attività nelle zone rurali
3- SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei locali storici:
- i proprietari dei locali;
- i gestori dei locali, a condizione che i proprietari abbiano autorizzato formalmente la richiesta.
4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA
I soggetti interessati devono presentare, entro lunedì 11 settembre 2023 alla PEC istituzionale del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la domanda di iscrizione nell’elenco regionale redatta esclusivamente sulla base del modello di cui all’allegato A, (che può essere scaricato dal sito internet comunale all’indirizzo www.santelpidioamare.fm.it nella sezione HOME » Aree Tematiche » Sviluppo economico).
La domanda dovrà essere debitamente compilata, in formato PDF/A, ovvero firmata digitalmente e, se presentata da un soggetto terzo (professionista incaricato o altro previsto dalla normativa), dovrà contenere la procura telematica e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.
L’oggetto dell’invio dovrà contenere la seguente indicazione: “CENSIMENTO LOCALI STORICI 2023 ” seguito dal nome della ditta individuale o della Società a cui l’attività fa riferimento.
La domanda dovrà contenere:
a) i dati anagrafici del titolare ed eventualmente, se in possesso, anche quelli dei precedenti proprietari;
b) la denominazione del locale storico e descrizione analitica dell’attività svolta;
c) la data di prima autorizzazione dell’attività storicamente significativa;
d) una descrizione delle eventuali connessioni dell’attività con attività culturali, tecniche, produttive e turistiche;
e) la documentazione attestante la continuità dell’attività per almeno quarant’anni;
f) ogni altra dichiarazione e attestazione significativa e utile per il riconoscimento (articoli di giornale – eventi che hanno interessato l’attività ecc.)
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) La documentazione fotografica a colori che rappresenta in forma esaustiva l’insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell’attività;
b) L’elenco e la descrizione degli arredi e delle attrezzature, con allegata documentazione fotografica;
c) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50 o in alternativa copia fotostatica della piantina catastale dei locali;
d) gli atti o il riferimento ad atti di tutela e di menzione specifica o di protezione di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del pae- saggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del locale ai fini del- la valorizzazione culturale, artistico-architettonica, edilizia, urbanistica e merceologica;
e) una relazione illustrativa contenente le caratteristiche del locale, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione delle sue caratteristiche con documentazione visiva, audiovisiva, cartacea e su supporto informatico, volta a testimoniare il rilievo e la permanenza nel tempo dell'impresa e del locale di riferimento.
Resta inteso che il recapito della PEC contenente quanto su indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile o sui quali non sia apposta l'indicazione dell'oggetto sopra indicato.
Non saranno prese in considerazione le istanze che risultino incomplete o irregolari.
5- RINVIO
Il presente documento costituisce avviso per il termine di presentazione delle domande.
Il Comune, nel periodo ricompreso tra il 1 settembre e il 15 novembre 2023 invia le domande pervenute alla competente struttura regionale che effettua un’apposita istruttoria e, in caso di esito positivo della stessa, provvede con apposito Decreto a:
- riconoscere il “locale storico”
- iscrivere il locale nell’apposito elenco regionale
- assegnare l’attestato di “Locale storico”
- attribuire la facoltà di avvalersi dell’utilizzo del Logo di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 82/2015 ed alla iscrizione nel nuovo elenco regionale di “Locale Storico delle Marche”.
6- BENEFICI E VINCOLI PER GLI ISCRITTI
LOGO: I locali storici iscritti in tale elenco si avvarranno di un logo predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all’esterno dell’esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura “Locale Storico Marche”. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
CONTRIBUTI: La Regione Marche concede contributi ai titolari dei locali storici iscritti nell’elenco per progetti di intervento volti al recupero e alla valorizzazione degli stessi, predefinendo i criteri, le modalità e i termini di concessione.
VINCOLI: I locali storici beneficiari di tali contributi sono vincolati per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione al mantenimento della destinazione d’uso.
GUIDA LOCALI STORICI: La Regione Marche promuove la predisposizione di una guida dei locali storici nella quale sono in particolare indicati la localizzazione, l’anno di origine e il fondatore dell’esercizio la descrizione della sede e dell’attività, gli eventuali fatti storici, avvenimenti o presenza di personaggi illustri collegati all’esercizio.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si farà riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di nonché pubblicizzato sul sito internet www.santelpidioamare.fm.it
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai titolari e/o dai gestori saranno trattati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare, titolare del trattamento, per finalità connesse al censimento dei locali storici oggetto del presente avviso.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Sviluppo Economico ai seguenti numeri 0734/8196237 – 240 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

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