Porto Sant'Elpidio: il sindaco firma un'ordinanza anti bivacco

PORTO SANT'ELPIDIO - Dopo la maxi operazione interforze avviata mercoledì scorso il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Nazareno Franchellucci, ha firmato il 27 agosto l’ordinanza per impedire il ripetersi di situazioni di disagio come quella occorsa qualche giorno fa e che ha esasperato residenti e turisti per i mesi di luglio e agosto che hanno visto stazionare continuamente un nutrito numero di persone senza fissa dimora nelle zone del centro e non solo.

A causa dei comportamenti molesti e spesso al limite della tollerabilità sociale, ben 26 sono stati gli interventi della Polizia Municipale a seguito delle continue segnalazioni dei residenti che lamentavano situazioni di continuo nocumento al decoro ed all’immagine del territorio e disagio sociale alla cittadinanza. Durante i controlli sono state elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada e al Regolamento di Polizia Urbana. Per porre fine a questa incresciosa situazione il Sindaco ha emesso l'ordinanza anti bivacco.

“Polizia Municipale e Carabinieri – spiega il Sindaco - stanno collaborando per tenere monitorata la situazione, chiedo ai cittadini di segnalare alle forze dell'ordine eventuali situazioni anomale o di illeciti. Vista la situazione insostenibile abbiamo deciso di fare man forte e optato per una linea più dura che possa scoraggiare l’arrivo di nuovi gruppi di persone senza fissa dimora. La sicurezza della cittadinanza ed il decoro della città sono questione prioritarie per questa Amministrazione e faremo tutto ciò che possiamo per garantire la vivibilità del territorio”.

L'ORDINANZA - Ordinanza n. 80 del 27.08.2018

IL SINDACO

PREMESSO che :

• l'occupazione di spazi pubblici a fini di bivacco, quali occupazioni di pubbliche panchine, giardini pubblici, manti erbosi comunali, spiagge, aree di parcheggio, comprese quelle antistanti supermercati e centri commerciali, ecc. con strutture mobili quali sacchi a pelo, coperte tende od oggetti di fortuna, costituisce un'indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all'utilizzo dell'intera collettività;

• la spiccata vocazione turistica della Città di Porto Sant’Elpidio, vede nei comportamenti suddetti un notevole senso di disagio sia tra i residenti sia tra i numerosi turisti presenti;

• nel territorio del Comune di Porto Sant’Elpidio, in particolare nelle aree adibite a giochi per bambini, aree verdi site sul lungomare (via Trieste, Via Faleria, Lungomare Europa), nonché nelle pinete comunali, aree antistanti vari supermercati, stazionano sovente con veicoli a supporto di persone gruppi famigliari senza fissa dimora, svolgendo attività di vita quotidiana anche occupando spazi pubblici destinati a parcheggio di veicoli, in misura superiore allo spazio necessario strettamente necessario alla mera sosta dei veicoli dagli stessi utilizzati determinando segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza;

• pur nel rispetto della solidarietà sociale, tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l'altro, la percezione dell'insicurezza urbana, sia degrado urbano posto, tra l'altro, le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;

• rilevato che un comportamento non consono al decoro urbano, con sistematico abbandono a terra di rifiuti di qualsiasi natura, oltre a comportare una situazione di degrado e sporcizia, potenzialmente pregiudizievoli per l’igiene pubblica, creano pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, difficoltà nella libera fruizione degli spazi pubblici e che comporta, altresì una continua e costante pulizia delle aree interessate da parte del personale addetto;

• appare doveroso che l'autorità preposta a tutelare l'interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, tese ad emarginare tale fenomeno, in modo particolare se dette azioni sono accompagnate propedeuticamente da atti di prevenzione quali: diffide preventive idonee a richiamare i soggetti a mettere in atto comportamenti consoni al contesto sociale ove tali avvenimenti si propongono;

• azioni tese a eliminare tali comportamenti, ancorché apparentemente repressive, permettono la corretta emersione del fenomeno in parola e consentono, altresì, di individuare i soggetti eventualmente bisognosi di inserimento nei programmi di contrasto alla povertà intrapresi dal Comune;

• da reiterate segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti uffici comunali risulta la presenza di persone che dormono e bivaccano all'interno dei giardini pubblici, nelle aiuole, sulle panchine, con presenza di vettovagliamento vario, che rovinano, lordano il suolo pubblico, e danneggiano, talvolta anche con mancata volontarietà, le predette strutture (impianti di irrigazione, piante, manto erboso, ecc.), a discapito della fruibilità collettiva, e che tutto ciò crea disagio sociale con conseguenti pericoli per la sicurezza urbana;

• l'abbandono indiscriminato di avanzi di cibo, di vettovaglie ed altri rifiuti, compromette la salubrità dei luoghi e favorisce la presenza di topi e insetti creando nocumento alla salute;

• gli interventi effettuati nel tempo, come quello interforze del 22.08.2018 unitamente a personale dei Servizi Sociali dell’Ente e precedentemente del Corpo della Polizia Locale, di cui alla relazione prot. 35557, con particolare riguardo ad alcuni luoghi cittadini con allontanamenti e diffide nei confronti di alcuni soggetti, hanno accertato situazioni di degrado e situazioni pregiudizievoli per l’igiene pubblica e alla sicurezza urbana;

CONSIDERATO che:

• detti comportamenti contribuiscono a turbare gravemente il libero utilizzo di spazi pubblici e la fruizione a cui detti spazi sono destinati ;

• la presenza di persone dedite al vagabondaggio o al bivacco nei luoghi pubblici in parola crea una percezione di pericolo, di disagio e di insicurezza urbana, in modo particolare in occasione della presenza di anziani, mamme e bambini che nei predetti luoghi, per la presenza di idonee strutture come panchine, esercizi pubblici e giochi per ragazzi trovano spazio per aggregazioni sociali ecc.;

• l'occupazione delle spiagge, con tende strutture o oggetti similari che possano essere destinati al ricovero di fortuna, trova già il proprio divieto nel codice della navigazione e nelle ordinanze dell'autorità marittima preposta al controllo del suolo demaniale;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti atti a contenere i suddetti fenomeni ed assicurare un'ordinata e civile convivenza;

VISTI gli articoli 50 e 54 e del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., dall’art. 8 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 18.04.2017

VISTI: • l'articolo 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 • la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

ORDINA

• É vietato in tutto il territorio comunale ogni comportamento teso ad occupare spazi ed aree pubbliche (giardini, aiuole, aree giochi, panchine), mediante bivacchi anche con l'utilizzo di tende, sacchi a pelo o simili, borsoni senza la prescritta autorizzazione. E’ vietato altresì il bivacco notturno con tende, sacchi a pelo e simili sulle spiagge comunali, senza la prescritta autorizzazione;

AVVISA

• che fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto, all'immediato all'allontanamento, ad una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell’art. 7- bis del D.L.vo 267 /2000;

MANDA

− All’Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

DISPONE − Al fine di dare la più ampia pubblicità alla presente contenenti le precitate disposizioni, verrà istallata adeguata segnaletica a cura del Servizio Segnaletica dell’Ente;

AVVERTE

che la presente ordinanza verrà inviata al Prefetto di Fermo è immediatamente esecutiva;

che il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Fermo, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Sindaco

Dott. Nazareno Franchellucci

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