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Ricostruzione, architetti e ingegneri nel cantiere più grande d'Europa: “Servono norme chiare anche nell'interesse dei cittadini”

MARCHE - Un incontro molto istruttivo e proficuo quello avuto con Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, dal quale architetti ed ingegneri hanno potuto constatare la sua ferma volontà di mettere finalmente a regime la ricostruzione del centro Italia. È il commento dell'architetto Fernando De Santis, presidente del sindacato Inarsind Marche, che ha particolarmente apprezzato anche l’interesse mostrato da Legnini per le argomentazioni sui vari punti toccati dalla discussione, in particolar modo sulle criticità dell’ordinanza 100, sulla necessità di mettere mano all’ordinanza 12 e sui compensi spettanti ai tecnici della ricostruzione. “Ci ha colpito inoltre - prosegue De Santis - la sensibilità mostrata verso la categoria degli ingegneri ed architetti liberi professionisti impegnati come lei in questo cantiere, che è il più grande d’Europa”.

L'Inarsind Marche ribadisce la propria volontà di contribuire alla formazione delle future disposizioni che si dovessero rendere necessarie, nella ferma convinzione, aggiunge il presidente, “che norme chiare, condivise e di univoca interpretazione, siano nell’interesse dei nostri rappresentati come nell’interesse della popolazione terremotata”.

In merito all'ordinanza 100, è stato inoltre confermato come questa non possa ancora essere utilizzata dai tecnici professionisti. “In particolare l’autocertificazione deve essere prevista in via facoltativa, almeno inizialmente. Un periodo transitorio lascerebbe tempo per affinare i processi alla macchina amministrativa e darebbe possibilità al tecnico di valutare se autocertificare o meno sulla base delle difficoltà riscontrate, incertezze che oggettivamente esistono in considerazione della complessità del diritto sulle materie in questione; il rischio concreto è che molti progetti di elevato grado di incertezza possano trovare un fermo definitivo”.

Sulle eventuali distorsioni l'Inarsind Marche continuerà a vigilare, come ribadito dallo stesso De Santis. “Con la stessa energia ci batteremo, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, per evitare che possano danneggiarci”.

IL CONTRIBUTO DELL'INARSIND MARCHE INVIATO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. OSSERVAZIONI ALL’ORDINANZA 100

Univoca definizione delle opere ammissibili a contributo

Deve superarsi la condizione per cui gli uffici deputati al controllo possano sindacare ex post sulla tipologia di intervento inteso come ammissibilità o meno a contributo di parti d’opera eseguite e/o particolari finiture e impianti.

Deve entrarsi nella nuova logica di un indennizzo a forfait con il quale il beneficiario realizza al meglio il suo edificio, che oltretutto può essere un manufatto totalmente differente dall’originario, e per questo deve lasciarsi completa libertà al beneficiario di riportare l’edificio ad agibilità senza contestazioni di sorta su scelte di dettaglio.

L’unico controllo che dovrebbero effettuare i soggetti deputati è la congruenza tra quanto contenuto in progetto e quanto realizzato per poter verificare eventuali frodi ai danni dello Stato, cioè che sia stato erogato un contributo maggiore rispetto i lavori effettivamente svolti.

In questo modo, con una preistruttoria, quella che oggi determina il solo livello operativo, si potrebbe definire l’effettivo massimale di contributo concedibile, per cui oltre a verificare il livello operativo si dovrebbe altresì valutare la superficie a contributo e le maggiorazioni applicabili.

Se è vero come è vero che il contributo definito in maniera condivisa tra tecnico e USR potrà essere impiegato nel migliore dei modi dal progettista, senza particolari vincoli e preconcetti, ecco che il tecnico si troverebbe a dover autocertificare dentro la propria zona di competenza, quella consueta della conformità urbanistica edilizia e quella progettuale, evitando così che il tecnico debba trovarsi ad autocertificare in ambiti non consueti ed in mansioni non proprie.

Sempre in questo contesto deve chiarirsi l’aspetto di applicazione delle superfici a contributo (equivoco per sottotetti e scale) e delle maggiorazioni: è contorta la valutazione della maggiorazione case singole/unifamiliari che dovrebbe ragionare, probabilmente, su dati dimensionali (mc di volume) se la tutela che si vuole dare è la copertura economica per piccoli interventi, si dovrebbe poi rivedere anche la maggiorazione per lavori in zone impervie che dovrebbero diventare una maggiorazione dei costi stessi per garantire all’impresa di operare al meglio, quindi non un aumento di lavori a contributo ma un aumento dei costi dei lavori, in questo caso c’è una disallineamento tra chi necessita dell’aiuto e chi lo riceve.

Sistema incentivante equo per ogni scaglione progettuale

Deve riproporsi, entro i tempi di impugnazione dell’ordinanza 100, il sistema incentivante con il quale si riconoscevano al tecnico maggiori incombenze e rischi originariamente non previsti attribuendo al progettista della ricostruzione residenziale privata una nuova previsione di maggiorazione pari al 2% su ogni scaglione, senza possibilità di scostamenti che creerebbero una disparità di trattamento.

Altra questione riguarda il soggetto da incentivare, deve definirsi che tale incentivo ricada sul progettista architettonico (in ogni caso colui che autocertifica la pratica) e non già come percentuale di cui godono ingiustificatamente tecnici del raggruppamento che non assumono maggiori responsabilità.

Non che in questo frangente si vogliano ridefinire le trattazioni convenute in passato, ma si ritiene utile descrivere quanto accaduto negli anni per far comprendere che l’intransigenza a non superare tale punto deriva da problematiche annose e promesse non rispettate che hanno penalizzato gravemente i tecnici impegnati nella ricostruzione post sisma del centro Italia in questi anni:

- prima di tutto deve essere onorato l’accordo originale tra Commissario e RPT, nella stesura degli atti che hanno definito l’attuale assetto tariffario per la ricostruzione privata, l’allora Commissario Errani si impegnò a rivalutare le tariffe tecniche in quanto riconosceva ab origine l’insufficienza delle stesse per gli scaglioni di lavori più bassi; si veda in proposito il verbale del 05/01/2017 tra Commissario Errani e RPT, accordo preparatorio dell'Ordinanza 29;

- le stesse tariffe dovrebbero essere ormai oggetto di aggiornamento a fronte della odierna definizione puntuale del monte ore necessario alla redazione delle pratiche, originariamente non fu effettuata nessuna valutazione in tal senso ma un’irragionevole imposizione arbitraria delle tariffe che non tenevano conto delle effettive ore di lavoro svolte (non c’era nessun dato storico a supporto e nessuna stima previsionale); - altra questione sostanziale è quella dell’accorpamento dei compensi delle schede AEDES alle pratiche di ricostruzione, anche in questo caso arbitrariamente e unilateralmente sono stati erosi i compensi tecnici, posticipandone il pagamento e ricomprendendoli a tariffe già esigue;

- ci sono nuovi adempimenti di cui non si è tenuto originariamente conto, ai tecnici della ricostruzione privata post sisma sono state assegnate nuove mansioni prima su tutte quella legata al DURC di congruità;

- esiste una netta distanza e quindi una disparità di trattamento tra le corresponsioni del Decreto Parametri impiegato in linea ordinaria per gli appalti pubblici e le tariffe imposte per la ricostruzione privata;

- vi è poi una disparità di trattamento con la ricostruzione post sisma dell’Aquila ove sono vigenti ingiustificatamente delle tariffe professionali diverse e più congrue.

Previsione di un periodo transitorio

L’ordinanza 100 ha grande portata innovativa sui processi di approvazione delle pratiche, al fine di lasciare al tecnico la possibilità di valutare di affrontare o meno la pratica in autocertificazione, per problematiche oggettive di complessità dallo stesso rilevabili, ma anche per consentire al commissario di calibrare bene la misura, si ritiene che debba definirsi un periodo transitorio entro il quale le pratiche possano essere presentate in entrambe le modalità (tradizionali e autocertificate). Ovviamente il sistema incentivante sarà valido solo per i tecnici che intenderanno autocertificare.

Quanto richiesto perché le complessità impedenti l’autocertificazione sono oggettivamente riscontrabili: interpretazioni su fattispecie edilizie particolari, vicende legate alla conformità urbanistica, contrasti tra norme regolamentari, necessità di pareri sovraordinati e autorizzazioni, lettura incerte delle unità strutturali, e altro.

Tale cambio di posizione non deve perciò intendersi quale ripensamento ma deve valutarsi come tentativo di delineare un’intelligente gradazione idonea a farci superare le eccezioni, i casi incerti, che di certo si presenteranno.

Senza di questo periodo si potrebbe causare un infausto effetto contrario derivante l’incertezza per talune pratiche.

2. ALTRE QUESTIONI

Cumulo incarichi

Riteniamo che l’esigenza originaria di dover evitare un particolare cumulo di incarichi sui tecnici locali sia del tutto superata, si ritiene che per complessità e particolarità delle questioni trattate nelle pratiche di ricostruzione sia da comprendere se una distribuzione parcellizzata delle pratiche su tecnici anche esterni alle zone colpite, non esperti di tale mondo, possa portare vantaggio in termini di velocizzazione nella presentazione delle pratiche.

A fronte di questo dubbio, al quale è difficile rispondere con certezza, si ritiene che di certo sia corretto l’approccio intermedio di cumulo “contemporaneo” come introdotto dal Decreto 123 da intendersi come un limite dinamico che possa promuovere l’attività di quei tecnici o studi professionali capaci di produrre e consegnare progetti in tal senso.

Devono inoltre liberarsi dal computo del cumulo tutte quelle prestazioni parziali e secondarie che non creano quell’aggravio di lavoro che può costituire ostacolo alla presentazione delle pratiche, deve quindi ragionarsi esclusivamente su progettazioni architettoniche che potranno uscire dal computo del cumulo alla consegna del progetto.

Si ritiene tale modo di interpretare, combinato con il sistema di anticipo delle spese professionali, un sistema formidabile di accelerazione. Chi è capace di presentare pratiche sarà messo nelle condizioni di poter operare, chi non è capace rimarrà incagliato nel limite di pratiche.

Bonus casa

Oggi per la ricostruzione post sisma è applicabile solo il Sisma Bonus tradizionale per la copertura dell’accollo, questo per esplicito e preciso richiamo all’Ordinanza 60. Con le opportunità introdotte dal Decreto Crescita 2020 il legislatore della ricostruzione deve comprendere immediatamente se aprire a queste nuove agevolazioni in considerazione del fatto che sono misure dalla scadenza immediata (31/12/2021). Deve poi darsi indicazione precisa e coordinata sulle vicende finanziarie riguardanti l’intervento, in primis la trattazione delle economie eccedenti il contributo di ricostruzione vagamente regolamentata nell’ordinanza 85 come disciplina di risorse concomitanti, e le modalità di presentazione della pratica tra ricostruzione e agenzia delle entrate anche in ottica del diritto vivente che si è venuto formando negli ultimi di anni in materia fiscale.

Andrea Braconi

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