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Calorie, grassi e zuccheri: scatta l'obbligo in etichetta

Scatta il 13 dicembre l’obbligo della dichiarazione nutrizionale sull'etichetta degli alimenti confezionati che devono ora indicare anche le informazioni relative a valore energetico, quantità di grassi (di cui quanti acidi grassi saturi), i carboidrati (di cui quanti zuccheri), le proteine e il sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto, e facoltativamente anche per porzione. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare la completa entrata in vigore delle norme previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si tratta di un passo importante per la trasparenza dell'informazione sulle caratteristiche dei prodotti che si acquistano sulla base di parametri oggettivi in una situazione in cui - sottolinea la Coldiretti - troppo spesso vengono esaltate impropriamente specifiche proprietà. In questo modo potranno essere fatte valutazioni oggettive e comparazioni tra i diversi prodotti presenti sugli scaffali in una situazione in cui è giustamente aumentata la sensibilità dei cittadini sulle scelte alimentari.

Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali, il regolamento - sottolinea la Coldiretti - prevede la possibilità, a scelta del produttore, di riferirsi o ad analisi specifiche sull’alimento presso i laboratori, oppure al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Peraltro si potranno indicare su base volontaria anche altri elementi, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.

Una nuova tappa, dunque, nel percorso di trasparenza nell’informazione ai consumatori, tracciato dal regolamento comunitario che già il 13 dicembre 2014 aveva portato ad una prima modifica delle nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita, che da allora sono scritte con caratteri più chiari e grandi ma devono anche riportare più informazioni: da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo ad esempio da non poter utilizzare il solo termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.

Il regolamento comunitario N.1169 del 2011 consente peraltro ai singoli stati membri di introdurre norme nazionali in materia di etichettatura obbligatoria di origine geografica degli alimenti qualora i cittadini esprimano in una consultazione parere favorevole in merito alla rilevanza delle dicitura di origine, ai fini di una scelta di acquisto informata e consapevole. Un'opportuntà che - ricorda Coldiretti - è stata colta dall’Italia sotto il pressing della Coldiretti che ha reso possibile lo storico via libera al decreto italiano che prevede l'indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari mentre si attende la presentazione di quello per la pasta al fine di garantire la riconoscibilità dell’utilizzo del grano italiano.

Il regolamento comunitario N. 1169/2011 prevede anche alcune esenzioni dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale, relative ai prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; rientrano in questa categoria, ad esempio, gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati); i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; rientra in questa categoria, ad esempio, l’uva passa.

Esenzione anche per le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm quadrati; gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale; relativamente a questo punto, la circolare interministeriale MISE-Salute n. 361078 del 16/11/2016 ha chiarito i limiti di tale esenzione che riguarda in sostanza i prodotti offerti in vendita diretta dalle microimprese, ossia quelle sotto i 2 milioni di euro e i 10 dipendenti, nell’ambito del circuito locale, che è quello della provincia dove ha sede l’impresa e le province limitrofe.

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