Per fare pace con il fisco. Cos'è e come funziona la "voluntary disclosure"

La legge 15 dicembre 2014 n. 186 introduce la disciplina di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) che consente ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative commesse ottenendo significative attenuazioni in materia di sanzioni, sia in campo penale che amministrativo, ma esclude l'anonimato.

La procedura è duplice: si parla, infatti, di collaborazione volontaria internazionale, relativa alla detenzione di investimenti e attività all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (senza l’indicazione degli stessi nel quadro RW del modello Unico) e di collaborazione volontaria nazionale, riferita ai maggiori imponibili non dichiarati agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’irap, ai contributi previdenziali, all’iva e alle ritenute.

In particolare, oggetto della voluntary internazionale sono: gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero anche indirettamente o per interposta persona; i redditi connessi ovvero quelli che servirono per costituire o acquistare tali attività, nonché quelli derivanti dalla loro detenzione, utilizzazione o dismissione; i maggiori imponibili non dichiarati ai fini delle imposte detenuti all’estero.

Tale procedura, nei casi 2 e 3, comporta l’estensione all’ambito nazionale dovendosi ritenere che la stessa riguardi l’intera posizione fiscale del richiedente. La valorizzazione delle attività detenute all’estero va effettuata secondo le regole vigenti nel periodo di imposta interessato, mentre i redditi connessi originatisi dal possesso di tali attività possono essere determinati in modalità analitica, quindi quantificati in maniera puntuale, oppure forfettariamente, applicando la percentuale fissa del 5% al valore complessivo delle attività cui si riferiscono. Sui redditi così determinati viene applicata l’imposta del 27% per ogni annualità contenuta nella richiesta.

I soggetti interessati sono le persone fisiche, le società semplici ed enti equiparati fiscalmente residenti nel territorio dello stato al momento in cui è stata commessa la violazione, i quali possono presentare la richiesta di collaborazione volontaria per sanare le violazioni commesse nei periodi per i quali non sono decaduti i termini per l’accertamento.

A tal fine, si ricorda che l’art. 20 del D. Lgs n. 472/1997 stabilisce che il termine ordinario di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione delle violazioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; pertanto l’istanza può riguardare i periodi di imposta dal 2009 (Unico 2010) al 2013 (Unico 2014). I termini appena indicati sono raddoppiati qualora si tratti di attività detenute in Paesi black list (le cui violazioni sono ancora accertabili fino al periodo d’imposta 2004). L’istanza deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica entro il 30 settembre 2015 secondo le modalità previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 13193/2015.

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Giacinti Cippitelli Claretti – Dottori Commercialisti
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