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  Lunedì, 14 Settembre 2009

Ma chi sono i primi responsabili?

- Cronistoria delle principali norme antisismiche

Nel 2006 sono stati aggiornati gli elenchi delle zone sismiche

di Luciano Bonfigli



La più recente legge per le costruzioni in zona sismica risale al 2 febbraio 1974. Successivamente, il 3 marzo 1975, furono emanate le norme tecniche da rispettare per la realizzazione di edifici in muratura e in cemento armato, norme via via aggiornate fino alle vigenti del 16 gennaio 1996. La normativa prevede anche gli interventi di adeguamento e di miglioramento sugli edifici esistenti, allorché si debba procedere a modifiche, ad ampliamenti e a sopraelevazioni. Fermo restando l’obbligo del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, nelle località sismiche, prima dell’inizio dei lavori, è necessario munirsi della preventiva autorizzazione del Genio Civile al quale occorre mandare il progetto dei calcoli strutturali con le relative relazioni esplicative e i particolari costruttivi. Quindi, tutte le nuove costruzioni e le modifiche sostanziali negli edifici esistenti a partire dal 1974 nell’area del Fermano e non solo, devono risultare realizzati nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica con grado di sismicità pari a S=9.
Chi deve vigilare per l’osservanza delle norme tecniche vigenti? I primi responsabili sono il direttore dei lavori, che deve accertare la rispondenza fra i lavori realizzati e i ‘calcoli antisismici’ depositati presso il Genio Civile competente, e l’impresa che li realizza. Comunque, l’articolo 29 della legge 64/74, asserisce che “gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegnerei e geometri dell’Ufficio del Ministero dei LLPP, gli ufficiali e sottoufficiali del VVFF e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione del Genio Civile, inoltre debbono accertare se le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedono in conformità delle norme vigenti. Ultimo controllo sugli edifici costruiti è quello del collaudatore che, a fine lavori, certifica la rispondenza “dell’edificio all’uso che se ne dovrà fare”.
Nel 2006 con una Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (28 aprile) sono stati aggiornati gli elenchi delle zone sismiche e nello stesso tempo si sono annunciate nuove ‘Norme Tecniche‘, evidentemente più rigorose, e sono state emanate anche le relative ‘Istruzioni Tecniche’ che non sono mai però entrate in vigore. A quest’ultime si è fatto più volte riferimento dalla stampa in occasione del recente terremoto di Abruzzo, dove comunque da tempo vigevano norme antisismiche altrettanto valide. Si veda la Direzione della Guardia di Finanza dell’Aquila, rimasta completamente intatta.






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